Entro giorno 1 dicembre (la scadenza originaria del 30.11 quest’anno cade di domenica) i contribuenti obbligati devono versare il secondo o unico acconto di imposte e contributi per l’anno 2025. A differenza degli anni 2023 e 2024 non sarà operativa per ragioni di gettito erariale (le esigenze dello Stato non consentono di posticipare i pagamenti) la possibilità per le partite IVA di minori dimensioni di differire e rateizzare il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Meccanismo calcolo rimasto fermo ai livelli degli anni passati
La vigente normativa mantiene comunque la distinzione tra acconti suddivisi in due rate e acconti in soluzione unica, ma il meccanismo di calcolo è rimasto fermo ai livelli soglia degli anni passati.
Quindi se l’acconto totale supera i 257,52 euro, deve essere ripartito in due versamenti (il 40% entro giugno, il 60% entro novembre). Se invece è inferiore si dovrà versare in unica soluzione entro novembre. Ma sia nel primo che nel secondo caso il versamento di novembre non può essere ulteriormente suddiviso.
Metodo storico e metodo previsionale
Il contribuente ha due opzioni per calcolare l’acconto di novembre: il metodo storico e il metodo previsionale. L’acconto con il metodo storico si determina applicando al reddito dell’anno precedente le stesse aliquote fiscali. Si prende, quindi, come riferimento l’imposta dovuta indicata nella dichiarazione dei redditi (il rigo “Differenza” per le persone fisiche e “IRES dovuta” per le società) e si applica il 40% come primo acconto e il 60% come secondo versamento. Per i soggetti ISA e i soci di società trasparenti la ripartizione è pari al 50% sia per il primo che per il secondo acconto.
Invece, con il metodo previsionale che presuppone una attenta valutazione soggettiva della situazione reddituale, il contribuente può autonomamente decidere di versare un importo inferiore se prevede una minore imposta per l’anno in corso rispetto all’anno precedente. In tal caso può versare il primo acconto in misura proporzionale e il secondo acconto come differenza tra l’imposta stimata e quanto già pagato.
Questo metodo, come già detto, necessita di molta attenzione perché se il reddito stimato sarà superiore a quello effettivo si troverà ad aver pagato troppo poco e quindi andrà incontro a sanzioni e interessi.
Contribuenti che hanno presentato il modello 730
Anche i contribuenti che hanno presentato il modello 730 possono ridurre la somma dovuta in acconto a novembre a condizione, però, di aver comunicato entro il 10 ottobre con effetto vincolante al proprio sostituto d’imposta la volontà di ridurre o annullare il secondo acconto. Si tratta di una dichiarazione di volontà del contribuente effettuata “sotto la propria personale responsabilità” attestante la volontà di non dover versare l’acconto o di volerlo versare in misura inferiore. Anche in tal caso l’errore di valutazione tra il reddito stimato e quello reamente conseguito farà incorrere il contribuente in sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento.
Come rimediare in questi casi?
Se un contribuente riduce oppure omette completamente il versamento della seconda rata senza giustificazione, incorre in una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato oltre gli interessi nella misura del 2% annuo. Tuttavia, il quadro sanzionatorio cambia radicalmente se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso in quanto è possibile regolarizzare i versamenti omessi con sanzioni ridotte rispetto a quella ordinaria del 25%.
Infine, qualche cenno sulle modalità di versamento degli acconti. Questi devono essere eseguiti esclusivamente tramite i canali telematici Entratel o Fisconline. I titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 con utilizzo di crediti esclusivamente in via telematica. Se non ci sono compensazioni e il saldo è a debito è ancora possibile utilizzare i servizi di home banking.
I contribuenti senza partita IVA che non hanno crediti da compensare possono ancora presentare il modello F24 in forma cartacea presso banche, posta o agenti della riscossione.








