Aggiornata la soglia reddituale per accedere all’indennità per i lavoratori iscritti nella gestione separata

di Antonio Ronsivalle

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (I.S.C.R.O.) è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 e riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024 e si rivolge ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, inclusi coloro che partecipano a società semplici o studi associati, che esercitano attività autonome riconducibili all’esercizio di arti e professioni e che abbiano subito, nel 2025, una riduzione significativa dei propri redditi.

Si tratta, in buona sostanza, di un contributo mensile INPS per partite IVA in calo di reddito, analogo alla cassa integrazione.

Il nuovo limite di reddito

Con decorrenza 2026 il requisito reddituale è stato aggiornato: il reddito di riferimento, ossia quello percepito e dichiarato nell’anno precedente, non dovrà superare i 12.749,18 euro che risulta essere leggermente superiore a quella fissata per il 2025, pari a 12.648,00 euro

Importo dell’indennità

L’indennità va da un minimo di 255 euro fino a un massimo di 817 euro al mese. Viene erogata per sei mensilità consecutive e non prevede contribuzione figurativa. Il valore finale dell’importo beneficiato dipende, quindi, dalla riduzione del reddito registrata dal lavoratore autonomo.
La domanda può essere presentata esclusivamente online sul portale Inps oppure tramite patronato. Il termine ultimo per fare richiesta di questa misura di sostegno al reddito è il 31 ottobre 2026.

Requisiti necessari

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti alla Gestione separata;
  • non aver conseguito, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo superiore a 12.749,18 euro;
  • non essere titolari di pensione diretta né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • non essere beneficiari dell’Assegno di inclusione;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore di almeno il 70% rispetto alla media dei redditi dei tre anni precedenti;
  • essere titolari di Partita IVA attiva da almeno tre anni, per l’attività che ha determinato l’iscrizione alla gestione previdenziale;
  • essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Chiarimenti operativi: il messaggio INPS n. 1129 del 31.03.2026

Da recente l’INPS è intervenuta su un aspetto operativo di particolare importanza: il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità. Il chiarimento è stato necessario perché sono state riscontrate alcune criticità durante l’istruttoria delle domande; infatti, numerosi richiedenti, pur avendo versato regolarmente i contributi, si sono visti respingere l’istanza per la mancata formalizzazione dell’iscrizione.

L’Istituto ha precisato che l’iscrizione deve essere considerata un requisito di natura formale, la cui assenza non compromette il diritto alle prestazioni, purché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti.

Per quanto sopra è stato chiarito che:

  • il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento dei contributi;
  • l’assenza dell’iscrizione formale non comporta automaticamente il rigetto della domanda;
  • resta comunque necessario regolarizzare l’iscrizione.

Non viene però chiarito se, nei casi di rigetto motivato esclusivamente dalla mancata iscrizione formale, sia necessario presentare una nuova domanda o un ricorso, oppure se il riesame avverrà d’ufficio in presenza di contributi regolarmente versati.

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