Con il 730 precompilato parte la campagna fiscale 2026

di Antonio Ronsivalle

Il percorso dichiarativo per l’anno 2026 è iniziato ufficialmente il 30 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la documentazione all’interno dell’area riservata del proprio portale istituzionale. In questa fase preliminare, il cittadino ha la facoltà di visionare il prospetto informativo e verificare la correttezza dei dati inseriti, senza tuttavia poter ancora procedere alla validazione o alla correzione dei campi.

La finestra operativa per l’invio telematico si apre, invece, il 20 maggio 2026. Da questo momento, l’utente può scegliere se confermare integralmente quanto già predisposto dal Fisco o se apportare modifiche e integrazioni. Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2026. Il mancato rispetto di questo termine può comportare la necessità di ricorrere a strumenti correttivi più complessi o l’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva presentazione.

La dichiarazione precompilata

Attraverso la dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate è in grado di unire informazioni provenienti da una pluralità di fonti esterne. Il documento viene, infatti, generato attraverso l’elaborazione dei dati contenuti nella Certificazione Unica, la quale attesta i redditi da lavoro o da pensione e le relative ritenute operate dal sostituto d’imposta che per legge trattiene e versa le imposte per conto del contribuente.

A queste informazioni si aggiungono anche quelle trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria, che includono le spese per farmaci, visite specialistiche e prestazioni ospedaliere, oltre ai dati forniti da banche e assicurazioni riguardanti gli interessi passivi sui mutui ipotecari e i premi per le polizze vita o infortuni.

Il sistema integra, inoltre, i dati relativi alle spese d’istruzione universitaria e ai contributi previdenziali, nonché le quote spettanti per i bonus edilizi. In quest’ultimo ambito, il portale recepisce i dati sulle detrazioni per ristrutturazioni, interventi di efficientamento energetico e misure antisismiche, comunicati direttamente dagli istituti di credito o dagli amministratori di condominio.

L’accesso e la compilazione della precompilata avvengono esclusivamente attraverso canali telematici protetti, che garantiscono la certezza dell’identità del dichiarante. Per accedere al portale il cittadino dev’essere munito di sistemi di autenticazione, quali lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CIE (Carta d’Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il contribuente può decidere di accettare il modello così come proposto o di modificarlo. Qualora il contribuente ritenga che i dati già presenti corrispondano alla sua situazione effettiva, può optare per l’approvazione senza effettuare variazioni. In questi casi, rileva il c.d. visto di conformità automatico, per cui il Fisco si impegna a non sottoporre a controllo documentale le voci relative alle spese sanitarie e agli oneri comunicati dai soggetti terzi.

Qualora, il contribuente ritenesse necessario inserire oneri deducibili non tracciati dovrà procedere alla modifica del modello. È opportuno evidenziare che l’intervento manuale sui dati ripristina la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti documentali. Permane, quindi, in capo al cittadino l’onere della prova per cui lo stesso dovrà conservare con cura tutti i documenti giustificativi, come fatture, scontrini parlanti e bonifici, per un periodo di almeno 5 anni.

Nonostante la procedura precompilata sia piuttosto semplice, permangono dei casi specifici che richiedono maggiore attenzione. Un errore frequente riguarda il monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero. Il possesso di conti correnti online con sede legale fuori dall’Italia, la detenzione di criptovalute o la proprietà di immobili esteri impongono la compilazione del Quadro RW la cui omissione può generare sanzioni amministrative piuttosto onerose, calibrate in percentuale sul valore degli importi non dichiarati.

Allo stesso modo, la gestione delle detrazioni per interventi edilizi richiede una verifica rigorosa non solo dei pagamenti, ma anche della conformità dei titoli abilitativi e delle asseverazioni tecniche. L’assenza di un requisito formale o sostanziale può determinare la decadenza dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

La liquidazione del credito e le correzioni del 730

Uno dei benefici tangibili del Modello 730 è la rapidità con cui vengono liquidati gli eventuali crediti d’imposta. Per i lavoratori dipendenti, il conguaglio avviene in busta paga a luglio, mentre per i pensionati l’accredito da parte dell’Inps sulla pensione decorre dal mese di agosto. Chi è privo di un sostituto d’imposta riceve l’accredito dall’Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale, previa comunicazione dell’Iban.

In caso di errori rilevati dopo la trasmissione, l’ordinamento prevede diversi strumenti di sanatoria. Se l’inesattezza deriva da un errore del sostituto d’imposta, si ricorre al 730 Rettificativo. Qualora, invece, il contribuente abbia omesso spese detraibili a proprio vantaggio, può presentare un 730 Integrativo entro il 25 ottobre. Diversamente, se l’integrazione comporta un maggior debito fiscale, è necessario utilizzare il Modello Redditi Correttivo, regolarizzando la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso per ridurre l’impatto delle sanzioni.