Giorno 16 dicembre 2025 scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica, più conosciuta come I.M.U.. Con il versamento di dicembre il contribuente potrà completare quanto già versato in acconto a giugno, conguagliare il residuo debito alla luce di eventuali variazioni delle aliquote comunali o delle condizioni dell’immobile sopraggiunte nella seconda parte dell’anno e applicare eventuali esenzioni maturate durante l’anno.
Chi deve versarla e chi ne è esente
L’IMU si applica sui fabbricati abitativi e non, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli (salvo specifiche esenzioni) ed è dovuta dai soggetti che possiedono o detengono un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale.
In particolare, devono versarla:
- i proprietari di immobili;
- i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- chi detiene immobili in concessione demaniale;
- chi ha immobili in locazione finanziaria (anche se in costruzione);
- il genitore assegnatario della casa familiare in seguito a provvedimento del giudice.
Ma non tutti coloro che possiedono un immobile sono tenuti al versamento. Ricorrono nella disciplina del tributo numerosi casi che consentono al contribuente di non versare alcuna imposta. Riguardano sia abitazioni che terreni o fabbricati strumentali e sono previste dalla normativa nazionale, ma anche da regolamenti comunali.
Per l’anno in corso sono previste esenzioni IMU per:
- l’abitazione principale: è esente l’immobile in cui il contribuente e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale, se classificato in categorie catastali non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7);
- le pertinenze dell’abitazione principale: una per ciascuna delle categorie C/2 (magazzini e cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie);
- i fabbricati rurali strumentali utilizzati per l’attività agricola;
- i fabbricati posseduti da enti pubblici o enti non commerciali quando destinati ad attività di interesse generale;
- i terreni agricoli nei comuni montani, collinari o se posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Le riduzioni IMU
Diversa, invece è la situazione che riguarda le riduzioni IMU. In questo caso il contribuente paga comunque l’imposta, ma con un importo ridotto rispetto al dovuto ordinario. Le situazioni più frequenti in cui si applicano riduzioni IMU sono:
- immobili inagibili o inabitabili: riduzione del 50% della base imponibile, se l’inagibilità è certificata.
- immobili concessi in comodato d’uso gratuito a figli o genitori: riduzione del 50%, purché ci siano i requisiti di residenza e registrazione del contratto;
- immobili di interesse storico o artistico: riduzione del 50%;
- fabbricati locati a canone concordato: riduzione del 25% sull’imposta calcolata.
Come si calcola l’IMU?
Occorre applicare alla base imponibile, ottenuta moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti IMU, le aliquote deliberate da ciascun Comune entro il 28 ottobre di ogni anno e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. È quindi importante verificarle prima di procedere con il calcolo del saldo.
Il tributo è dovuto in base alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese viene conteggiato per intero se il possesso si protrae per più di 15 giorni).
Come si effettua il versamento?
Il versamento del tributo deve essere effettuato per mezzo del modello F24 indicando nell’apposita sezione i seguenti elementi:
- codice catastale del Comune nel quale sono ubicati gli immobili;
- codice tributo;
- barrare la casella saldo;
- numero degli immobili oggetto di versamento;
- anno di riferimento;
- importo a debito da versare.
È opportuno ricordare che i debiti per IMU possono essere compensati con gli eventuali crediti che le vigenti norme di legge consentono di esporre nel modello F24. Il mancato pagamento del saldo IMU entro la scadenza prevista può essere regolarizzato attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso. Questo istituto consente di pagare l’imposta con sanzioni ridotte, che variano in base ai giorni di ritardo.








