Per i contribuenti che alla data del 18.01.2026 avevano la residenza o la sede legale ed operativa in immobili danneggiati nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dal ciclone Harry, la scadenza per fare domanda così come per l’avvio dei pagamenti viene prorogata di tre mesi. Questa novità è contenuta nell’articolo 2 del Decreto Legge n. 25 del 27 febbraio 2026 che sospende ad ampio raggio i termini per gli adempimenti e i versamenti nel periodo dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026.
Cosa prevede il D.L. Maltempo
Per l’accesso alla definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, la prima data da ricordare è quella del 30 aprile, termine ultimo per l’adesione, alla quale seguirà l’appuntamento con la prima o unica rata fissato al 31 luglio.
Per i contribuenti danneggiati dal ciclone Harry, ma anche dall’emergenza causata dalla grave frana a Niscemi, il calendario si sposta di tre mesi, includendo la generalità dei termini che regolano la nuova rottamazione delle cartelle.
La proroga è circoscritta ai territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dall’emergenza maltempo e interesserà tre diverse scadenze:
- per la presentazione della domanda di rottamazione quinquies, il termine del 30 aprile passa al 31 luglio 2026;
- per l’invio della comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2026;
- per il pagamento della prima o unica rata, la scadenza passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2026 (e, a cascata, slittano le rate successive dovute a cadenza bimestrale).
I beneficiari della proroga
In prima battuta il comma 1 individua come titolari del diritto al rinvio i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dalla medesima data, interessati dallo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.
Il perimetro include nello specifico i soggetti:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del D.L. Maltempo, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che l’elenco puntuale dei beneficiari venga reso noto con una specifica ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, e quindi entro la scadenza del 29 marzo 2026.
Rottamazione quater
Si specifica che, secondo i medesimi criteri di cui sopra, il comma 10, articolo 2 del DL Maltempo include nella proroga delle scadenze anche la rata della rottamazione quater scaduta lo scorso 28 febbraio, con coda fino al 9 marzo tenuto conto dei cinque giorni di tolleranza.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.