Rottamazione quinquies: cosa succede se la prima rata non viene pagata

di Antonio Ronsivalle

La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che consente al contribuente che aderisce di non pagare sanzioni e interessi, ma solo il debito principale ma solo per specifiche cartelle esattoriali.

Ma cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione?

Nel caso di pagamento rateale il mancato o insufficiente versamento di una sola rata non determina automaticamente la perdita della Rottamazione quinquies.

La decadenza dai benefici della definizione agevolata scatta in tre casi:

  • mancato o insufficiente pagamento della rata unica;
  • mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano.

Per chi ha scelto di pagare tutto in un’unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro la scadenza prevista del 31 luglio 2026 comporta la perdita della Rottamazione quinquies. Se il pagamento non viene effettuato, oppure viene eseguito solo in parte, la definizione agevolata diventa inefficace.

Nel caso in cui sia stato scelto il pagamento rateale, il mancato pagamento della prima rata, da solo, non comporta la decadenza immediata. La perdita dei benefici si verifica soltanto quando risultano non pagate o pagate in modo insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando l’omissione riguarda l’ultima rata del piano. Questo significa che una singola rata non versata non rende immediatamente inefficace la definizione, a meno che non si tratti dell’ultima scadenza prevista.

La decadenza dalla Rottamazione quinquies fa venir meno i vantaggi e conseguentemente:

  • gli importi già pagati restano acquisiti come acconto sulle somme dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
  • possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • possono proseguire le procedure esecutive già iniziate prima della domanda;
  • i debiti interessati non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973.

Chi non ha pagato la prima rata della rottamazione quinquies entro lo scorso 31 luglio può ancora stare tranquillo: la definizione resta valida a patto che il versamento venga eseguito entro il prossimo 30 settembre 2026 (nei termini della seconda rata). E’ opportuno ricordare che la rottamazione quinquies non prevede i 5 giorni di tolleranza per il pagamento delle rate.

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