Se maltratti i piccioni rischi una multa fino a 30000 euro e il carcere

di Antonio Ronsivalle

I piccioni tendono a provocare più frustrazione che gioia quando si trovano sul nostro balcone. Per un semplice motivo: sia che si fermino per un breve periodo o che rimangano per un po’ una cosa che amano fare quando si riposano è fare i bisogni. In questo caso guano, parassiti e cattivi odori possono trasformarsi in un problema di salute pubblica.

Molti condòmini pensano di poter risolvere il problema a modo loro, ma la normativa italiana è molto rigida su questo punto. La legge n. 157/1992 inserisce infatti i piccioni tra le specie di fauna selvatica protetta, il che significa che è vietato in modo assoluto ucciderli, avvelenarli o utilizzare qualsiasi metodo cruento per allontanarli. Chi lo fa rischia una denuncia penale per maltrattamento di animali, con conseguenze anche gravi sul piano giudiziario.

L’unica strada percorribile è quella dei sistemi dissuasivi non letali, meccanici o visivi, pensati per rendere inospitale l’area senza fare del male agli animali. Allo stesso modo, non è possibile allestire piccionaie o voliere private sul proprio terrazzo senza autorizzazione: oltre a violare spesso il regolamento condominiale, questa pratica mette a rischio l’igiene dell’intero stabile e può essere contestata dagli altri residenti.

Di chi è la responsabilità: proprietario privato o condominio?

Qui si gioca la partita più delicata, quella economica. La regola generale è semplice: la responsabilità segue la proprietà. Se i piccioni nidificano su tetti, grondaie, sottotetti o cornicioni – cioè su parti comuni dell’edificio – è l’amministratore a dover intervenire, come previsto dall’art. 1130 del c.c., che gli attribuisce il compito di conservare i beni comuni. Se non lo fa, il condominio può essere citato in giudizio per i danni causati dall’inerzia.

Diverso il discorso quando il problema riguarda un terrazzo o un balcone di proprietà esclusiva: in questo caso le spese di bonifica restano interamente a carico del singolo proprietario. In sintesi, i lavori sulle parti comuni vengono ripartiti tra tutti secondo le tabelle millesimali, mentre gli interventi sui balconi privati restano a carico esclusivo del proprietario, a meno che il danno non derivi dalla cattiva manutenzione di una parte comune, come nel caso di guano che cade da un cornicione danneggiando una tenda privata: qui è il condominio a dover risarcire.

Come allontanare i piccioni in modo efficace e legale

Chi ha provato spaventapasseri, nastri riflettenti, vecchi CD, finti rapaci di plastica sa già che questi rimedi casalinghi funzionano per pochi giorni: i piccioni si abituano rapidamente e tornano a occupare gli stessi spazi. La soluzione duratura richiede invece un intervento professionale e calibrato sull’architettura dell’edificio.

Per cornicioni, davanzali e canali di gronda, la scelta più diffusa sono i dissuasori ad aghi in acciaio inossidabile, che impediscono fisicamente l’atterraggio senza fare male ai volatili. Per cavedi o accessi ai sottotetti si preferiscono, invece, le reti antivolatili in polietilene. Nei centri storici o sugli edifici vincolati dalla Soprintendenza, dove le barriere tradizionali sono esteticamente vietate, si ricorre a impianti elettrostatici quasi invisibili o, nei casi più gravi, al bird control con falconeria, che sfrutta la naturale paura dei piccioni verso i rapaci per allontanare rapidamente intere colonie. Prima di installare qualsiasi dispositivo, però, è indispensabile sanificare a fondo le aree colpite, perché il guano residuo continua ad attirare nuovi volatili anche dopo il montaggio dei dissuasori.

Cosa fare in caso di rischi sanitari o vicini che nutrono i piccioni

Un problema frequente riguarda poi i condòmini che nutrono i piccioni “per bontà”: un comportamento che vanifica ogni spesa sostenuta per allontanarli e che può essere sanzionato. L’assemblea condominiale, se il regolamento lo prevede espressamente, può deliberare multe fino a 200 euro, elevabili fino a 800 euro in caso di recidiva. In situazioni di urgenza l’amministratore non deve necessariamente attendere il voto assembleare: l’articolo 1135, secondo comma, del Codice Civile gli consente di far eseguire subito i lavori di bonifica quando sono in gioco l’igiene o la sicurezza dello stabile, salvo poi rendicontare la spesa alla prima assemblea utile.

La legge sui piccioni è uguale in tutta Italia?

A livello nazionale, la legge protezione piccioni è chiara: non possono essere abbattuti o feriti. Tuttavia, ogni Regione può adottare regolamenti specifici per gestire la presenza dei volatili in città. Ad esempio, alcune leggi regionali stabiliscono misure di contenimento specifiche, mentre altre permettono solo interventi mirati e autorizzati per il controllo della popolazione. In ogni caso, nessuna normativa consente l’eliminazione dei piccioni con metodi dannosi. L’unico approccio legale è quello della prevenzione, cosa che è possibile attraverso l’adozione di misure che impediscono ai volatili di fermarsi senza arrecare loro danno.

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