Nello Oliveri, sindaco di Aci Catena, è l’unico condannato dei quattro incolpati: dovrà risarcire il Comune catenoto della somma di 163.517 euro.
È quanto disposto dalla Corte dei Conti che ha assolto tutta l’ex giunta comunale del periodo eccetto il sindaco. La Corte ha accolto in parte la richiesta del Procuratore regionale con riguardo la posizione del sindaco e ha rigettato le richieste per quanto concerne i componenti di giunta disponendo per ciascuno il pagamento delle spese processuali.
Contestato al sindaco Oliveri il conferimento e la successiva proroga di un incarico esterno a tempo determinato. La Procura Generale presso la Corte ha ricevuto nel 2018 una segnalazione di danno erariale da parte di un consigliere comunale che parlava di irregolarità della nomina di un responsabile di posizione organizzativa.
Una nomina «avvenuta in violazione della disciplina di riferimento senza la previa verifica oggettiva di utilizzare le risorse interne dell’Ente locale, senza alcuna verifica del rispetto dei vincoli assunzionali ed in contrasto con il principio generale dell’obbligo di contenimento della spesa».
Inoltre: «sulla deduzione del sig. Oliveri relativa all’assenza di figure interne idonee a ricoprire la posizione assegnata, la Procura argomentava che, pur essendo stata confermata l’assenza di personale con profilo D3 erano pur sempre presenti all’interno due profili contabili D1 e in estremo subordine due figure con profilo C1, idonee a ricoprire la funzione di posizione organizzativa […] per cui era stata violata la disposizione normativa che consente il ricorso ubblico ad incarichi esterni solo in caso di assenza di professionalità interne».
Infatti: «Da notizie informali raccolte – si legge ancora in uno stralcio della sentenza – risultava che il dirigente nominato fosse stato assessore e uomo di fiducia del Sindaco Oliveri nel periodo della sua prima sindacatura (dal 1995 al 1999) e che lo stesso avesse collaborato professionalmente con il sig. Oliveri Sebastiano nel biennio 2002 nello IACP di Acireale».
Il Collegio ritiene che dagli atti di causa e dalle considerazioni precedentemente svolte emerga la volontà del sindaco pro tempore locale, sig. Oliveri Sebastiano, di mantenerlo per tutta la durata del suo mandato elettivo pur in assenza dei presupposti previsti per la nomina e in palese violazione dei vincoli finanziario-contabili illustrati. Inoltre il Collegio della Corte dei Conti ritiene che il fatto dannoso accertato derivi direttamente sul piano eziologico dalla condotta illecita del sindaco Oliveri che nell’attribuire e prorogare l’incarico esterno al dott. Bella in assenza dei presupposti di Legge e in violazione dei vincoli di natura finanziaria e contabile ha manifestato la cosciente volontà di violare la normativa di settore.