La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24745 del 08.09.2025 ha stabilito che l’assenza del nome sul citofono o sulla cassetta postale rende il contribuente “irreperibile” agli occhi dell’amministrazione finanziaria, rendendo legittime notifiche eseguite senza consegna diretta e generando conseguenze pesanti come ipoteche e pignoramenti. Può sembrare un dettaglio insignificante, ma non avere il proprio nominativo sul campanello di casa può condurre a conseguenze fiscali rilevanti.
Il ricorso presentato da una contribuente
La vicenda nasce dal ricorso proposto da una contribuente avverso l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile a causa di cartelle esattoriali mai saldate. In sostanza il ricorrente sosteneva in giudizio di non aver mai ricevuto né le cartelle né il preavviso di iscrizione ipotecaria, dal momento che viveva da tempo in una nuova abitazione, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica presso il vecchio indirizzo.
Avendo le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado respinto il ricorso la contribuente si è, dunque, rivolta alla Suprema Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte, avendo riscontrato dalle relate di notifica che il messo notificatore si era recato due volte presso l’indirizzo della contribuente risultante dai registri e, in entrambe le occasioni, aveva constatato che né sul citofono né sulla cassetta postale compariva il nome del destinatario degli atti giudiziari, hanno pienamente confermato la validità della notifica qualificandosi l’ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame.
Cosa dimostra il certificato di residenza?
Contrariamente da quanto sostenuto dalla contribuente e dai suoi legali la Cassazione ha affermato anche che il certificato di residenza “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall’organo notificatore”. In altre parole, la relazione di notifica redatta dal messo notificatore costituisce un atto pubblico a tutti gli effetti e, come tale, fa prova fino a querela di falso, prevalendo sui documenti anagrafici che hanno, invece, soltanto valore presuntivo.
Da questa sentenza emerge in maniera incontrovertibile che non basta essere iscritti negli archivi comunali per essere conosciuti alle amministrazioni dello Stato, ma bisogna essere concretamente rintracciabili. È opportuno che ciascun cittadino presti la dovuta attenzione anche a dettagli minimi come appunto la presenza del proprio nome sul citofono o sulla buca delle lettere. In caso contrario il rischio concreto è quello di ritrovarsi cartelle esattoriali e/o procedure esecutive impossibili da impugnare in giudizio perché fuori tempo massimo.
Antonio Ronsivalle