Il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali o, nell’accezione più conosciuta, Bonus Pubblicità è un incentivo creato per aiutare le aziende e i professionisti a crescere incentivando gli investimenti pubblicitari.
Requisiti necessari
Si tratta, in buona sostanza, di un’agevolazione fiscale per acquisti di spazi pubblicitari esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Su questo punto occorre fare molta attenzione. È necessario, infatti, che la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale Civile oppure sia iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.COM.) ed avere in qualsiasi caso un direttore responsabile di riferimento.
Non tutto ciò che è pubblicità può essere ammesso all’agevolazione. Come detto iI credito di imposta spetta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale. Ciò di fatto esclude tutte le forme di pubblicità che esulano dalla stampa suddetta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi accessori anche se funzionali e/o connessi, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, campagne pubblicitarie radiofoniche o televisive).
Chi può fruire dell’agevolazione?
Possono fruire dell’agevolazione sia le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che gli enti non commerciali. Per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che l’importo degli investimenti pubblicitari superi di almeno l’1% quello dell’anno precedente ed è riconosciuto nella misura del 75% della spesa incrementale.
L’iter per richiedere il bonus prevede come primo atto la presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” che rappresenta una sorta di prenotazione delle risorse disponibili. La domanda, come ormai è consuetudine, deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il canale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso come SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE) durante l’arco temporale che va dal 1° al 31 marzo dell’anno di riferimento. All’istanza non devono essere allegati documenti di sorta (fatture o contratti pubblicitari), ma è buona prassi conservare tutta la documentazione necessaria per eventuali successivi controlli.
La Dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati
L’altro adempimento obbligatorio a carico del richiedente, temporalmente successivo alla presentazione della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, è l’invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” da eseguire sempre con procedura telematica. Questo secondo invio deve essere effettuato dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo alla realizzazione degli investimenti e serve a confermare che le spese pubblicitarie dichiarate nella prima comunicazione sono state effettivamente sostenute nel corso dell’anno e rispettano i requisiti previsti dalla normativa.
Ultimato anche questo secondo adempimento il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al credito di imposta con l’importo effettivamente assegnato. Il bonus così riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, utilizzando all’interno della sezione Erario del modello F24 il codice tributo 6900.
Qualora il totale delle richieste dovesse superare il fondo disponibile, le risorse saranno ripartite in modo proporzionale tra i beneficiari. È importante ricordare che il bonus investimenti incrementali rientra nei limiti degli aiuti di Stato in regime “de minimis” e, pertanto, deve essere considerato nel quadro delle altre agevolazioni ricevute nel triennio precedente alla data di concessione.