È in scadenza, e precisamente alle ore 12 di mercoledì 28 ottobre 2026, il termine per richiedere il contributo abitativo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà. Un sostegno che può coprire metà del canone annuo di locazione, fino a un massimo di € 6.000,00
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando SPID, CIE o CNS raggiungibile al seguente link: https://sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it
Chi può accedere
La separazione o il divorzio, da soli, non sono sufficienti. Occorre rispettare congiuntamente i requisiti previsti dalla disciplina.
Il richiedente deve avere almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data del 7 ottobre 2026 ed essere intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato. Deve inoltre essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli e avere un reddito individuale non superiore a € 35.000,00, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.
Un punto merita particolare attenzione: la soglia economica riguarda il reddito individuale, non l’ISEE.
Anche la situazione dell’abitazione familiare è determinante: l’immobile deve essere stato assegnato all’altro genitore ed essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore oppure dei figli conviventi con quest’ultimo.
Non si devono possedere ulteriori immobili residenziali nel Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, fatta salva l’eventuale proprietà della casa assegnata all’altro genitore. Sono inoltre esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e chi beneficia di altri sussidi pubblici per analoghe finalità abitative.
Quanto spetta e quali sono le priorità
Il contributo è riconosciuto in un’unica erogazione annuale ed è pari al 50% delle spese sostenute annualmente per il canone di locazione, con un limite di € 6.000,00 per beneficiario.
L’accesso tiene conto dei criteri di priorità previsti dal decreto: numero dei figli a carico con meno di 21 anni, disabilità del richiedente e/o dei figli, disoccupazione involontaria e residenza in un Comune ad alta tensione abitativa.
Scadenza: attenzione alla coda telematica
Alle ore 12 del 28 ottobre non saranno consentiti nuovi accessi alla piattaforma.
Chi avrà effettuato l’accesso alla coda entro il termine potrà proseguire secondo l’ordine registrato e completare la trasmissione entro le successive 24 ore, mantenendo attiva la connessione fino alla conclusione della procedura.
Non si tratta di una proroga aperta a tutti: la possibilità di completare successivamente l’invio riguarda esclusivamente gli utenti entrati tempestivamente nella coda. L’interruzione della connessione, con perdita della posizione dopo la scadenza, può impedire il completamento dell’istanza. Per questo è opportuno evitare di attendere gli ultimi minuti.
Check prima dell’invio
Per agevolare la compilazione è utile predisporre:
- l’ultima dichiarazione dei redditi disponibile;
- i dati anagrafici e catastali dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore;
- il provvedimento di separazione o divorzio, con Tribunale, numero e data;
- le informazioni sui figli a carico e sulle eventuali condizioni di priorità.
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone annuale;
Le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità del richiedente ai sensi del DPR 445/2000: i dati devono quindi essere completi e coerenti con la documentazione disponibile. Il Ministero ha precisato che la domanda trasmessa non può più essere modificata; pertanto, prima dell’invio è necessario un controllo accurato; al termine occorre verificare la comparsa della dicitura “COMPLETATA” e conservare il riepilogo in PDF con il numero dell’istanza.