La Corte Costituzionale respinge, riprende il processo contro Castiglione, Navarria e Stancanelli

Catania – L’11 luglio davanti alla terza sezione del Tribunale di Catania riparte il processo –per il presunto “comizio”all’ospedale “Garibaldi”– che vede imputati il sottosegretario di Stato alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, l’ex sindaco di Catania e senatore Raffaele Stancanelli e l’ex consigliere comunale Francesco Navarria. La Corte Costituzionale, infatti, ha respinto la questione di legittimità costituzionale della normativa in tema elettorale, sollevata il 1 dicembre 2014 dalla difesa di Navarria (vedi link lurlo), con il prof. Enzo Musco. Di qui, il nuovo corso del processo per il quale, in attesa della decisione dei giudici, sono stati congelati i termini di prescrizione.
Ricordiamo i fatti.
Si tratta del processo per un “comizio” elettorale che si sarebbe svolto alla vigilia delle elezioni amministrative del 2008, tra le mura del vecchio ospedale “Garibaldi” di Catania.
Imputati sono Giuseppe Castiglione, Raffaele Stancanelli e Francesco Navarria.
Il pm Alessandro La Rosa, nel maggio del 2014, ha chiesto per tutti e quattro, quattro mesi di reclusione: i reati ipotizzati dall’accusa sono violazione della legge elettorale e di turbamento di pubblico servizio. Dalla prossima udienza parola alle Difese.
L’eccezione di costituzionalità si era registrata già in un’altra occasione: all’inizio del processo, la difesa di Raffaele Stancanelli, aveva proposto questione di legittimità costituzionale della normativa. Il processo era ricominciato, il 2 aprile del 2012, dopo che, l’anno precedente, la Corte Costituzionale aveva rigettato l’eccezione di incostituzionalità della legge.
La Corte Costituzionale nel rigettare l’eccezione aveva evidenziato un caso di “petitum oscuro”, insomma il quesito non sarebbe stato posto in modo chiaro. L’eccezione era stata avanzata, in aula, dall’avv. Passanisi, che aveva evidenziato una disparità di trattamento fra la normativa che regola la propaganda nelle elezioni politiche e in quella che regola la stessa materia nelle tornate amministrative. Il processo, in attesa della decisione, era stato fermo oltre un anno. Il giudice aveva, infatti, dichiarato “non manifestamente infondata” la questione e quindi aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio.